CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2024-2025
Pronto il modello per la proposta di accordo con il fisco
E’ stato pubblicato nella G.U. n. 43 del 21.02.2024 il D.Lgs. 12.02.2024 n. 13, contenente “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, in vigore dal 22.02.2024. La misura si concretizza nella possibilità di definire in via anticipata, con l’Agenzia delle Entrate il reddito imponibile / valore della produzione Irap da dichiarare sul biennio successivo.
Per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, per il solo periodo di imposta 2024, l’applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.
L’Agenzia delle Entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta. Per il 2024 i programmi informatici sono resi disponibili entro il 15 giugno p.v.
Elaborazione della proposta di concordato
La proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle Entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati, le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione Finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi.
La predetta metodologia, con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonchè degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
Ai fini dell’elaborazione della predetta proposta, l’Agenzia delle Entrate, oltre ai dati citati, ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella disponibilità dell’Amministrazione e di altri soggetti pubblici.
Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell’Irap (art. 17, co. 1 del D.P.R. 435/2001). Per il primo anno di applicazione, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Soggetti beneficiari e cause di esclusi
I contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli ISA accedono al concordato preventivo biennale, con limitati casi per i contribuenti forfetari.
Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente (2023) a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.
Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
û esercitano attività economiche per le quali non risultano approvati gli ISA;
û dichiarano ricavi / compensi di importo superiore a € 5.164.569;
û mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno 1 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
û condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, dall’art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali), nonchè dagli artt. 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 (autoriciclaggio) c.p., commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
û i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.
Effetti dell’accettazione della proposta
L’accettazione da parte del contribuente della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.
L’accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli artt. 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 e 116 Tuir (redditi prodotti in trasparenza fiscale), obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati.
L’Agenzia delle Entrate provvede al controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, delle somme non versate, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 13 D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso).
Decorso il biennio oggetto di concordato, se non sussistono le cause di esclusione, l’Agenzia delle Entrate formula, con le medesime modalità, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei medesimi termini.
Adempimenti in caso di accettazione della proposta
Nei periodi d’imposta oggetto di concordato i contribuenti sono tenuti:
a) agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
b) alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti e in assenza delle cause di esclusione, l’Agenzia delle Entrate formula, con le stesse modalità, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei medesimi termini.
L’adesione al concordato non produce effetti ai fini dell’Iva, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.
Rilevanza dei redditi concordati e cessazione
Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’Irap, nonchè dei contributi previdenziali obbligatori.
Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.
In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.
Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata, sono riconosciuti i benefici premiali previsti per i soggetti cui si applicano gli ISA.
Cessazione del concordato
Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:
û il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo ISA;
û il contribuente cessa l’attività.
Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui:
a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 2, co. 8 del D.P.R. 322/1998, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
d) ricorre una delle ipotesi previste tra le cause di esclusione ovvero vengono meno i requisiti di cui all’art. 10, co. 2 (presenza di debiti tributari);
e) è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di controllo automatico dell’Agenzia delle Entrate.
Il concordato per i forfetari
I contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalità indicate nel presente capo, fermo restando quanto previsto all’art. 7, c. 2.
Pronto il modello per la proposta
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del 28 febbraio 2024, è stato approvato, insieme ai 175 ISA, il modello per la comunicazione dei dati per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale, per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione (modello CPB). Nello stesso giorno, arriva la validazione, sempre con provvedimento, anche per le specifiche tecniche utili all’invio del modello.
La struttura dell’inedito modulo si presenta particolarmente snella, è previsto, infatti, un numero estremamente esiguo di informazioni da dichiarare per l’elaborazione e l’accettazione dell’accordo. Il modello CPB è parte integrante dei modelli ISA e, conseguentemente, del modello Redditi 2024.
Verifica di convenienza per i Clienti dello Studio
Ai Clienti dello Studio verranno verificate le condizioni ed i requisiti di accesso al nuovo concordato preventivo, nonché il calcolo delle imposte ed i margini di convenienza.
18/03/2024